Organismo abilitato |
Faro S.r.l � un Organismo abilitato dal Ministero delle Attivit� Produttive (G.U. n.109 del 12/05/2005) ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie per la sicurezza degli impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01.
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Cosa dice la norma |
Il DPR 462/01 introduce l'obbligo giuridico per il datore di lavoro di fare eseguire la verifica periodica dell'impianto elettrico.
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Home Servizi (Verifiche di legge 462) |
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Faro s.r.l., organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive (G.U. n. 109 del 12-05-2005) ad effettuare le verifiche di legge per la sicurezza degli impianti elettrici previsti dal DPR 462/01, in particolare:
- installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V
- impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre a 1000 V
Faro s.r.l. non si occupa solo di verifiche, ma offre una collaborazione alla aziende:
- Gestione della periodicità delle verifiche
Il riferimento normativo
In data 23 Gennaio 2002 è entrato in vigore il DPR 462 del 22/10/2001 (gazzetta ufficiale n.6 del 08/01/2002).
Elemento principale
Il DPR 462/01 introduce l'obbligo giuridico per il datore di lavoro di fare eseguire la verifica periodica dell’impianto elettrico.
Periodicità delle verifiche
- ogni 2 anni per impianti installati:
nei cantieri;
nei locali ad uso medico;
negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (*);
nei luoghi con pericolo di esplosione.
(*)Esempi ambienti a maggior rischio in caso di incendio:
- Alberghi > 25 posti letto
- Locali di pubblico spettacolo > 100 posti
- Negozi, magazzini, supermercati > 400 mq
- Depositi di qualunque merce > 1000 mq
- Locali contenenti carta > 50 quintali
- Stabilimenti e officine e meccaniche > 25 addetti
- Autofficine e autorimesse con capienza > 9 auto
- Edifici con altezza in gronda > 24 m
- Gruppi elettrogeni > 25 kW
- Impianti per la produzione del calore con potenzialità > 116 kW (100.000 Kcal/h)
Come indicato all’art. 751.03 norma CEI 64-8/7 Ed. Quinta, in generale, la classificazione da parte della proprietà degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio: densità di affollamento; massimo affollamento ipotizzabile; capacità di deflusso o di sfollamento; entità del danno per animali e/o cose; comportamento al fuoco delle strutture dell'edificio; presenza di materiali combustibili.
L’elenco sopra riportato è indicativo.
- ogni 5 anni per impianti installati:
in tutti gli altri casi;
Organismi autorizzati
In base al DPR 462/01, le verifiche periodiche/straordinarie degli impianti devono essere effettuate, dalle Asl/Arpa o da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base di criteri stabiliti da specifica normativa tecnica europea UNI-CEI.
Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Impianti preesistenti all’entrata in vigore del DPR 462/01 (23/01/2002)
Fare eseguire la verifica periodica nel caso in cui siano trascorsi 2/5 anni dalla omologazione o dall’ultima verifica effettuata da parte dell’ASL/ARPA/ISPESL.
Impianti nuovi
Inviare entro 30 (trenta) giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, la dichiarazione di conformità:
- all’ISPESL e alle UOIA (AUSL) per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti di terra;
- alle UOIA (AUSL) per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Alla scadenza dei 2/5 anni richiedere la verifica periodica a Asl/Arpa o ad Organismi Abilitati.
Responsabilità e sanzioni
L'autorità di pubblica vigilanza, come Ispesl, ASL, Ispettorato del lavoro, ecc., in fase di controllo possono richiedere l’esibizione dei verbali delle verifiche di legge.
Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro, in caso di mancata verifica, sono:
- responsabilità civili e penali in caso di infortunio e mancata verifica;
- sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.
Le sanzioni previste sono:
- l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda da € 258,23 a € 1.032,91 in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01
- l’arresto da 3 a sei mesi o l’ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66 in caso di applicabilità degli art. 32,35 del DLgs 626/94.
Faro S.r.l. organismo abilitato
Faro S.a.s. è un Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive (G.U. n.109 del 12/05/2005) ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie per la sicurezza degli impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01, ed in particolare per i seguenti impianti:
- installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V
- impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre a 1000 V
La società rispetta i criteri di indipendenza ed opera come organismo di ispezione di tipo 'A', di terza parte, secondo la norma UNI-CEI EN 45004:1996 ora UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005.
La società si avvale di tecnici, periti e ingegneri, esperti nel settore delle verifiche degli impianti elettrici. La comprovata professionalità e l'aggiornamento continuo del personale consente di fornire risultati sempre in linea con le prescrizioni normative e di legge.
Servizi offerti da Faro S.r.l.
Oltre alla verifica periodica degli impianti elettrici ai fini del DPR 462/01, Faro S.r.l. offre l’assistenza tecnica in caso di contraddittorio con altri organi di controllo, la comunicazione periodica relativa alla scadenza per la verifica degli impianti.
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