Il DPR 462/01

Il DPR 462/01 introduce l’obbligo giuridico per il datore di lavoro di fare eseguire la verifica periodica dell’impianto elettrico, con frequenza che dipende dalla tipologia dell’impianto; le verifiche possono essere eseguite da Organismi di Ispezione appositamente abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, oltre che da ASL/ARPA. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Le verifiche ai sensi del D.P.R. 462/2001 devono essere eseguite con la seguente periodicità:

  • biennale per impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
  • quinquennale negli altri casi;

A partire dal 01/01/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n.162 del 30 Dicembre 2019, che ha modificato il DPR 462/01 introducendo l’art. 7-bis , all’interno del quale si individua un tariffario nazionale per le attività di verifica ai sensi del D.P.R. 462/01 e l’istituzione della banca dati informatizzata e comunicazione a INAIL.

INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

L’impianto di protezione scariche atmosferiche è un impianto progettato ed installato secondo precise normative il cui scopo è quello di limitare i danni da fulminazione di una struttura e quindi tali dispositivi e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche non sono presenti in tutte le strutture.

Le strutture autoprotette sono quegli impianti e/o stabili per i quali grazie alla valutazione del rischio di fulminazione si desuma che non esiste l’obbligatorietà di un impianto di protezione scariche atmosferiche perché il rischio calcolato è considerato accettabile e contenuto nei limiti imposti dalle vigenti normative, al contrario dove il calcolo ha evidenziato un valore di rischio superiore ai limiti imposti si necessita di un impianto di protezione scariche atmosferiche progettato da professionisti iscritti ad ordini e albi tecnici ed e installato da imprese abilitate ai sensi del D.M 37/08.

Il D.P.R. 462/01 prescrive l’obbligo di far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche da ASL/ARPA o da un Organismo Ispettivo come FARO S.r.l.

IMPIANTI DI MESSA A TERRA

L’impianto di terra è la parte dell’impianto elettrico che garantisce il collegamento al potenziale elettrico del terreno e che permette alle protezioni di intervenire in caso di guasto, ed evita la folgorazione delle persone per i contatti indiretti.

L’impianto di messa a terra assieme ai dispositivi di protezione (interruttori differenziali,…) garantiscono la protezione delle linee elettriche e la sicurezza per le persone.

Il D.P.R. 462/01 prescrive l’obbligo di far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di messa a terra da ASL/ARPA o da un Organismo Ispettivo come FARO S.r.l.

IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Gli impianti elettrici in zone con pericolo d’esplosione sono quegli impianti situati in locali, ambienti o luoghi ove sussiste il pericolo di esplosione; nei luoghi con pericolo di esplosione deve essere presente apposta classificazione, elenco delle sorgenti di emissione e relativa estensione delle zone, progetto della tipologia di protezione prevista per prevenire e/o contenere qualsiasi innesco.

Il D.P.R. 462/01 prescrive l’obbligo di far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione da un Organismo Ispettivo come FARO S.r.l.